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Codice Deontologico

Il Polo di Formazione Piemonte aderisce al Codice Deontologico elaborato dall’Associazione Biodanza Italia nel 2005.

Tale codice stabilisce un insieme di norme di comportamento che fissano i valori in cui gli insegnanti/operatori di Biodanza si riconoscono. Tali norme servono per regolare i rapporti con l’utenza, la committenza, i colleghi e la società.

Il Polo di Formazione richiede che i propri allievi aderiscano anch’essi a tale codice.

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Parte 1 – Principi generali

Art. 1 – Il Codice Deontologico è l’insieme dei principi e delle norme che l’operatore di Biodanza socio della Associazione Biodanza Italia ,(di seguito chiamata BIOITA), deve osservare nell’esercizio della professione, quali che siano l’ambito e lo stato giuridico in cui viene svolta. L’adempimento delle norme contenute in questo Codice serve come supporto basilare alla coscienza associativa e a rafforzare la figura professionale e l’immagine sociale dell’operatore di Biodanza al fine del raggiungimento di un miglior benessere per la collettività.

Art. 2 – Sono operatori di Biodanza coloro che hanno conseguito il titolo abilitante presso una Scuola autorizzata dalla IBF – International Biocentric Foundation.

Art. 3 – L’operatore di Biodanza socio è obbligato alla conoscenza, sottoscrizione e osservanza delle norme contenute nel presente Codice, per essere o rimanere iscritto alla BIOITA. La loro ignoranza non lo esime dalle relative responsabilità e l’inosservanza darà atto ad azioni a tutela
della collettività, degli altri operatori soci e del Sistema Biodanza Rolando Toro, come previsto dai vari regolamenti statutari.

Art. 4 – L’operatore di Biodanza socio riconosce l’ambito del proprio lavoro nell’area del Benessere, in quanto il suo compito è stimolare le risorse vitali delle persone, facilitare il miglioramento della qualità della vita favorendone stili di vita integrati, rispettosi degli altri e dell’ambiente.

Art. 5 – Nell’esercizio della professione, l’operatore di Biodanza socio rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, all’autodeterminazione e all’autonomia di coloro che si avvalgono del suo lavoro. Non opera discriminazioni in base religioni, etnie, nazionalità, estrazione sociali, stato
socioeconomico, età, sesso di appartenenza , orientamento sessuale, disabilità. L’operatore di Biodanza socio assume come strumento specifico della professione l’articolazione tra musica, movimento e vivencia, riconosce come valore fondante del suo comportamento il principio Biocentrico e rispetta il Sistema Biodanza di Rolando Toro Araneda.

Art. 6 – L’operatore di Biodanza socio è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione professionale e ad aggiornarsi frequentando periodicamente stage di formazione. Riconosce i limiti della propria competenza ed usa, pertanto, solo strumenti teorici-pratici per i quali ha
acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione. Avrà cura di non suscitare, nelle attese degli utenti, aspettative infondate, prestando particolare attenzione ad una corretta pubblicità delle proprie iniziative.

Art. 7 – Nella collaborazione con professionisti di altre discipline, con Enti, presidi medici, strutture socio-sanitarie e pedagogiche, l’operatore di Biodanza socio esercita la piena autonomia professionale nel rispetto delle altrui competenze, favorendo la multidisciplinarietà degli interventi.

Art. 8 – L’operatore di Biodanza socio è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese a motivo del suo rapporto professionale, e promuove negli utenti analogo comportamento di riservatezza su quanto accade durante le sessioni e i seminari.

Art. 9 – L’operatore di Biodanza socio, a tutela dell’utenza e della professione, è tenuto a mantenere un adeguato riserbo sull’uso di strumenti conoscitivi e di intervento riservati alla professione.

Art. 10 – L’operatore di Biodanza socio si adegua alla normativa amministrativa e fiscale vigente, e si munisce di adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.

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Parte II – Rapporti con l’utenza e la committenza

Art. 11 – L’operatore di Biodanza socio si impegna ad informare l’utente che decide di intraprendere un percorso di crescita entro un gruppo da lui diretto, sulla natura e sulle finalità dell’attività svolta. Il consenso informato si basa sulla norma fondamentale del rispetto della persona e sui principi dell’autonomia in base alla quale ciascuno deve sentirsi libero di scegliere quello che ritiene meglio per la propria crescita individuale. Il consenso informato riporta i dati dell’operatore di Biodanza socio e deve essere sottoscritto dall’utente che in questo modo certifica di essere idoneo all’attività fisica secondo le modalità del Codice Civile. Nel caso in cui l’utente rifiuti di sottoscrivere il consenso informato l’operatore non può accoglierlo all’interno del gruppo. Qualora l’allievo sia un minore o porti un handicap mentale, il consenso informato deve essere espresso da chi esercita la potestà genitoriale o la tutela. L’operatore di Biodanza socio, presterà attenzione a particolari utenti che dichiarino o mostrino problematiche fisiche o mentali, avendo cura nel caso, di richiedere certificazione specialistica.

Art. 12 (Modificato nel 2006) – Nell’esercizio della professione l’operatore di Biodanza socio crea un ambiente accogliente e sereno nel quale ogni utente si sente accettato qualunque sia il livello d’integrazione affettivo-motoria che lo caratterizza. L’operatore socio rispetta i livelli di apprendimento e i tempi di cambiamento di ciascuno e si comporta con equità manifestando la stessa disponibilità nei confronti di tutti.
L’operatore esprime le sue qualità in modo naturale, senza mistificazioni, in modo che gli utenti possano stabilire con lui un vincolo spontaneo.
Nel rapporto professionale l’operatore socio adotta condotte non lesive per le persone di cui si occupa professionalmente, e non utilizza il proprio ruolo e i propri strumenti professionali per assicurare a se o agli altri indebiti vantaggi. In un rapporto di aiuto alla crescita, come lo è quello con l’utenza, è fondamentale la cura della comunicazione. In particolare, l’operatore socio presta la massima attenzione in quelle situazioni in cui l’utente è coinvolto nell’organizzazione dell’attività professionale dell’operatore. L’operatore socio è consapevole che il rapporto con l’utente inizia in conformità ad una naturale asimmetria e che, nonostante il suo impegno sia quello di impostare la relazione a un livello di parità, ciò non garantisce il superamento dell’asimmetria iniziale da parte dell’utente. L’operatore si comporta con la massima attenzione ogni qualvolta chiede agli utenti o accetta da loro di occuparsi dell’organizzazione della sua attività professionale, assumendosene
comunque la responsabilità.

Art. 13 – L’operatore di Biodanza socio, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce all’individuo, al gruppo, all’istituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza. Pertanto opera in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso informato.

Art. 14 (Modificato nel 2006) – L’operatore di Biodanza socio si astiene dall’intraprendere o da proseguire la propria attività professionale ove propri problemi o conflitti personali, interferendo con l’efficacia delle sue prestazioni, le rendano inadeguate o dannose alle persone a cui sono
rivolte. L’operatore socio conosce il valore della comunicazione interpersonale per il mantenimento della salute e per lo sviluppo positivo e ricco delle relazioni; quindi cura la comunicazione con l’utenza e la committenza.

Art. 15 – E’ a discrezione dell’operatore socio la determinazione dell’onorario, nei limiti di quanto stabilito dalle tariffe definite periodicamente dalla BIOITA, ispirandosi a criteri di equità e di riconoscimento del valore del servizio che si intende offrire, nel rispetto del lavoro degli altri
operatori soci. Solo in particolari e giustificati casi potrà prestare la propria opera per un compenso simbolico o anche a titolo gratuito.

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Parte III – Rapporti con i colleghi

Art. 16 (Modificato nel 2006) – I rapporti tra operatori soci devono ispirarsi ai principi del reciproco rispetto e della considerazione della rispettiva attività professionale; essi sono improntati alla massima correttezza, lealtà, solidarietà professionale e buona fede.
L’operatore socio si astiene dal dare pubblicamente su colleghi giudizi negativi relativi alla loro formazione e preparazione o esprimere qualsiasi giudizio che leda la dignità della persona e la reputazione professionale.

L’operatore di Biodanza socio può promuovere le proprie iniziative durante lo svolgimento di un’attività tenuta da un collega soltanto qualora abbia chiesto e ottenuto il suo consenso. E’ auspicabile che l’operatore socio, avendo presente il valore della comunicazione interpersonale, faccia conoscere le proprie iniziative ai colleghi che operano nella città dove lavora abitualmente, e ai colleghi che lavorano nella città dove andrà a lavorare occasionalmente, soprattutto se gli abituali clienti dei colleghi del luogo saranno coinvolti nelle proposte del collega arrivato da fuori città. Adottando una comunicazione diretta con i colleghi, eviterà il coinvolgimento dell’utenza.

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Parte IV – Rapporti con la società

Art. 17 – L’operatore di Biodanza socio, nella comunicazione delle proprie iniziative (depliant, pagine web, interviste ai media), presenta in modo corretto e adeguato: 1. la propria identità professionale, evitando l’uso abusivo del termine Biodanza associato a città, provincia o regione; 2. la propria formazione, esperienza e competenza, evitando suggestioni improprie. Riconosce quale suo dovere quello di stimolare nelle persone lo sviluppo delle proprie risorse vitali ed il miglioramento dello stile di vita. Lo stile della comunicazione deve essere ispirato a criteri di decoro professionale, di serietà metodologica e di tutela dell’immagine della professione.

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Parte V – Norme di attuazione

Art. 18 – L’associazione Biodanza Italia – BIOITA si farà carico, con i suoi organi statutari (Assemblea, Presidenza, Consiglio Direttivo, Collegio dei Probiviri), di promuovere la conoscenza e l’osservanza delle norme del presente Codice Deontologico, tenendo informati i soci sul livello di adesione e di osservanza, promuovendone l’eventuale aggiornamento. Con il Collegio dei Probiviri e con le normative statutarie saranno gestite le eventuali inosservanze o conflitti e proposte le sanzioni ad applicare.

Art. 19 – Il presente Codice Deontologico entra in vigore con l’approvazione dell’Assemblea dei Soci del 4 settembre 2005. 

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